Tribunale, Bergamo, sez. II civile, sentenza 31/03/2015 n° 24
Il Tribunale di Bergamo ha stabilito che la valutazione del “piano del debitore” da parte del Giudice non riguarda la convenienza della proposta, che deve essere riservata ai creditori, ma semplicemente la legittimità e fattibilità della proposta stessa.Nel caso di specie i debitori (persone fisiche)a fronte di un debito verso terzi (circa 300.000,00 euro) proponevano ai creditori il pagamento dei debiti nella misura del 2,5%.Il Giudice ha dapprima rilevato l’assenza di contestazioni da parte dei creditori e successivamente ha preso atto della capacità economica del debitore, procedendo all’omologa del piano affermando che “la fattibilità del piano è desumibile dalla coerenza dei suoi contenuti concreti ed è attestata dalla relazione definitiva dell’OCC, da considerarsi analitica, esaustiva e coerente, in quanto tale rispettosa di principi generali che ne governano la redazione”.Ne consegue che il Giudice in questi casi dove solo accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi nonché l’assenza di “ragioni ostative all’omologazione” quali ad esempio atti in frode alla legge o ai creditori.
Il tribunale accoglie il piano del debitore anche se non soddisfa i creditori.
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