Il Tribunale di Bari, con la sentenza 10 novembre 2014 n. 2706, ha stabilito che l’imprenditore per giustificare il mancato versamento dei contributi con l’assenza di liquidità aziendale deve provare in primo luogo che la crisi di liquidità non è a lui imputabile ed in secondo luogo che non vi è nessun altro modo per fare fronte alle obbligazioni assistenziali e previdenziali. Nel caso di specie il dissesto e la mancanza di liquidità era dovuta alla cattiva gestione dell’azienda da parte dell’imprenditore.