In caso di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall. che concede la facoltà all’imprenditore in stato di crisi di domandare e richiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, è prevista una tassazione in misura proporzionale nel caso in cui l’accordo preveda una garanzia personale o reale ad opera di soggetti diversi dal richiedente la ristrutturazione dei debiti. Tuttavia, la tassazione applicata dell’imposta di registro sarà sempre fissa e mai variabile rispetto all’accordo ex art. 182-bis l. fall. omologato dal tribunale.