In caso di trasferimento di azienda (o di un suo ramo), poiché il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano, il cessionario è tenuto all’assunzione dei lavoratori, sicchè deve escludersi che questi abbia diritto alle agevolazioni contributive previste dalla legge per chi assume a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17838 del 9 settembre 2015.