Il terzo comma dell’art. 2476 c.c., prevede che a ciascun socio, sia attribuita la titolarità dell’esercizio dell’azione sociale, ovvero il socio di srl è legittimato all’esercizio dell’azione sociale nell’interesse della società stessa, bpur non esendo titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto dalla società, potendo pero far valere iure proprio il diritto al risarcimento dei danni personalmente subiti solo nell’ipotesi di azione extracontrattuale, di cui al sesto comma del citato art. 2476. Ne consegue che l’inadempimento, da parte degli amministratori di società di capitali, degli obblighi imposti dalla legge o dall’atto costitutivo non può essere desunto da una scelta di gestione -come tali queste scelte non sono sindacabili in termini di fonte di responsabilità contrattuale, in quanto conseguenti a scelte di natura imprenditoriale, ontologicamente connotate da rischio-, ma dal modo in cui la stessa è stata compiuta: in questi casi è solo l’omissione, da parte dell’amministratore, di quelle cautele, di quelle verifiche ovvero dell’assunzione delle necessarie informazioni preliminari al compimento dell’atto gestorio, normalmente richieste per una scelta del tipo di quella adottata, che può configurare violazione dell’obbligazione di fonte legale in discorso, così come è fonte di responsabilità la colpevole mancata adozione di quei provvedimenti, che per legge o statuto avrebbero dovuto essere prontamente assunti a tutela della società.
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATORI DI SRL.
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