La prosecuzione dell’ordinaria attività d’impresa da parte degli amministratori di s.r.l. è illegittima ex art. 2486 c.c., qualora dal bilancio emerga la integrale perdita del capitale sociale e i soci non pongano rimedio al deficit patrimoniale della società. Il danno risarcibile nelle azioni di responsabilità per illegittima e prolungata prosecuzione dell’attività d’impresa dopo la perdita integrale del capitale sociale, in caso di omessa o irregolare tenuta della contabilità, deve determinarsi in via equitativa applicando il metodo della differenza dei c.d. netti patrimoniali. La nomina ad amministratore formale è titolo sufficiente a rendere applicabili le norme che prevedono obblighi e responsabilità per gli amministratori di società di capitali. Colui che eserciti […]