L’amministratore che, occulta la situazione di crisi e di insolvenza della società alterando documenti contabili, per ricorrere al credito bancario aggravando il passivo patrimoniale è fonte di responsabilità ex artt. 2392-2394 cc. Il danno si configura nelle somme che la società deve restituire alle banche finanziatrici in termini di spese, commissioni e interessi corrispettivi e di mora. Il ricorso abusivo al credito da parte degli amministratori è titolo di responsabilità anche per i sindaci se omettono di azionare gli strumenti di tutela loro consentiti dall’ordinamento (artt. 2403 bis, 2406 e 2409 c.c.).
In caso di leasing per beni estranei all’attività tipica d’impresa si determina una responsabilità per gli amministratori, e i sindaci che non hanno adeguatamente vigilato.
AZIONE DI RESPONSABILITÀ ESERCITATA NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI E SINDACI PER RICORSO ABUSIVO AL CREDITO BANCARIO.
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