VIOLAZIONE DELL’ART. 2486 C.C. RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI DI S.R.L.

La prosecuzione dell’ordinaria attività d’impresa da parte degli amministratori di s.r.l. è illegittima ex art. 2486 c.c., qualora dal bilancio emerga la integrale perdita del capitale sociale e i soci non pongano rimedio al deficit patrimoniale della società.
Il danno risarcibile nelle azioni di responsabilità per illegittima e prolungata prosecuzione dell’attività d’impresa dopo la perdita integrale del capitale sociale, in caso di omessa o irregolare tenuta della contabilità, deve determinarsi in via equitativa applicando il metodo della differenza dei c.d. netti patrimoniali.
La nomina ad amministratore formale è titolo sufficiente a rendere applicabili le norme che prevedono obblighi e responsabilità per gli amministratori di società di capitali.
Colui che eserciti effettivamente e stabilmente un’attività amministrativa corrispondente in fatto a quella di competenza dell’amministratore di diritto, è soggetto agli obblighi e alle responsabilità inerenti alla funzione amministrativa di società di capitali in qualità di amministratore di fatto.

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