Le Sezioni Unite tornano sul rapporto tra concordato preventivo e fallimento con la sentenza n. 9935 del 15 maggio 2015 secondo le Sezioni Unite non può dichiararsi il fallimento fino a che non si chiude la procedura di concordato preventivo per «chiusura» si intende non già il definitivo esaurimento della procedura «minore» bensì – la sua «prima definizione» negativa, ovvero la dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato, con la sua mancata approvazione, con la revoca dell’ammissione alla procedura ovvero, ancora, col diniego di omologazione (artt. 162, 179, 173 e 180, l. fall.). Il principio di prevalenza fissa, un ordine tra decisioni e non tra procedimenti e, cioè, scandisce una cronologia tra provvedimenti.
Concordato preventivo e fallimento: sentenza S.U. n. 9935/15, principio di prevalenza.
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