La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18250 del 26 agosto 2014, è tornata sul tema degli effetti che la cancellazione di una società dal registro delle imprese produce sulla ripartizione di eventuali rapporti attivi pendenti ma non contemplati in sede di liquidazione, o perché trascurati, o perché sconosciuti in quel momento. La Suprema Corte, sulla base dell’estendibilità a tutte le società (cooperative comprese) dei criteri fissati inizialmente dalle Sezioni Unite soltanto per le società di capitali, ha stabilito che non può essere riaperta la procedura di liquidazione per i crediti divenuti esigibili soltanto dopo l’estinzione della società cooperativa. Come noto inoltre rimane valido il principio secondo il quale la […]