La dichiarazione di fallimento di cui all’art. 173 l. f. è implicitamente revocata, quando la parte ricorrente è ammessa alla procedura di concordato preventivo. Tribunale di Rovigo causa n. 17/2014 R.G. Conc. Prev l’autorità giudiziaria ha ammesso la società ricorrente alla procedura di concordato preventivo, per l’effetto ha revocato il procedimento di cui all’art. 173 l.f. introdotto in precedenza.La ricorrente però ha docuto dichiarare di aver restituito le somme indebitamente versate attraverso finanza esterna, annullando gli effetti pregiudizievoli per i creditori. La revoca della dichiarazione del fallimento nel corso della procedura di cui all’art. 173 l.f., si è determinata stante la’esiguità degli importi versati e la pronta ricostituzione della provvista, che ha venir meno sia l’elemento soggettivo ovvero la volontà di frodare i creditori, sia quello oggettivo ovvero il pagamento di creditori anteriori.
Dichiarazione di fallimento è revocata implicitamente se ricorrente è ammesso al concordato preventivo
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