La Cassazione Civile, sez. I, con la sentenza del 10/09/2015 n° 16640 conferma l’orientamento secondo cui, nel giudizio di insinuazione tardiva del credito al passivo fallimentare, il decreto con il quale il giudice delegato, a fronte dell’opposizione del curatore, direttamente escluda, in tutto o in parte, il credito oggetto della domanda d’insinuazione o neghi il ruolo di credito privilegiato è atto inesistente. Nello specifico il giudice che emette il provvedimento è privo di poteri decisori e deve limitarsi a dichiarare l’inesistenza del provvedimento impugnato, ripristinando la situazione precedente in cui le parti si trovavano prima della pronuncia (Cass.Sez.Un., 4 luglio 2002, n.9692, in Giust. civ. Mass. 2002, 1157; Cass., 22 luglio 2009, n. 17154, in Red.Giuffrè, 2009; Cass., 8 febbraio 2008, n.3017, in Guida al diritto 2008, 16, 93; Cass., 8 febbraio 2008, n.3013, in Giust. civ. Mass. 2008, 2, 186. Appello Napoli, 9 luglio 2003, in Giur. Napoletana, 2004, 14).
Caso in cui il decreto di ammissione al passivo è inesistente.
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